Contratto derivato illegittimo. Società torinese recupera oltre 150.000 euro. Sentenza del Tribunale di Torino.

Una Società torinese si è rivolta presso lo studio dell’Avv. Claudio Lovallo per analizzare un contratto derivato “swap” negoziato presso un primario Istituto di Credito.

La Società riteneva di essere stata indotta alla sottoscrizione di un “derivato” che veniva dalla Banca pubblicizzato come uno strumento in grado di tutelarla dal rialzo dei tassi variabili di un rapporto di mutuo che era stato in precedenza sottoscritto tra le medesime Parti.

La Società, a causa della sottoscrizione del “derivato”, avvenuta senza alcuna preventiva informazione da parte dell’Intermediario in merito agli effettivi rischi e costi, ha subito perdite ingenti economiche per oltre 140.000,00 euro!

Dopo un’attenta analisi della documentazione fornita dal Cliente, si è ritenuto opportuno intraprendere un’azione legale instaurata dinanzi al Tribunale di Torino.

Dopo l’espletamento di una C.T.U. contabile, il Tribunale ha così statuito:

L’inesatto adempimento di [nome Banca] all’obbligo di proporre o consigliare uno strumento derivato coerente con gli obiettivi del cliente, efficace ed efficiente e di rappresentare in modo trasparente i costi dell’operazione e le alternative ragionevolmente possibili risulta evidente sotto più profili:
• lo strumento manifesta una “correlazione non elevata” con l’indebitamento sottostante (§ 4) e quindi si palesa inefficiente, in quanto inutilmente foriero di nuovo rischio;
• la proposta è macroscopicamente in errore nell’evidenziare come perdita potenziale a scadenza negli “scenari più sfavorevoli” una perdita (compresa tra l’1% e il 2,5%) che è, in effetti, sostanzialmente coerente con la curva dei tassi forward disponibile al tempo del contratto (§ 8);
• l’entità delle perdite potenziali verificabili in scenari “sfavorevoli” è invece largamente superiore all’indicazione della scheda prodotto (tra il 4 e il 6,42%) e tale informazione non è stata presentata al cliente, con palese violazione dei doveri di diligenza e/o trasparenza (§ 8);
• infine, l’intermediario non ha rappresentato al cliente la possibilità di coprirsi contro il rischio di rialzo dei tassi, acquistando un’opzione cap, ancorché il costo effettivo di tale opzione fosse soltanto di poco superiore al costo “atteso” del derivato e, in definitiva, perfino inferiore alla perdita potenziale derivante da un andamento dello swap sostanzialmente allineato alla curva dei tassi disponibile al tempo del contratto (§ 9).
Come conseguenza dell’inesatto adempimento, la banca non ha assicurato al cliente una gestione razionale e informata del rischio e deve rispondere, a titolo di responsabilità contrattuale, delle perdite provocate dallo strumento che essa ha proposto, perdite commisurate ai differenziali negativi maturati e addebitati alle scadenze contrattuali convenute sul c/c.

In ossequio alla sentenza del Tribunale di Torino, la Società attrice ha recuperato tutte le perdite finanziarie (pari a oltre 140.000,00 euro), oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, per un totale di oltre 150.000,00 euro a cui si aggiungono le spese legali e di giudizio.


Se anche tu intendi far esaminare il tuo contratto derivato, non esitare a contattare lo studio Legale Lovallo.

×