La vicenda
Il caso concreto riguardava operazioni finanziarie effettuate da due risparmiatori al dettaglio (consumatori), una madre ed un figlio, per i quali, la Banca intermediaria, in pieno conflitto di interessi, aveva considerati adeguati ed appropriati la negozizione di azioni dello stesso istituto. La vendita di azioni, veniva presentata ai Clienti come un investimento “sicuro” che poteva essere “monetizzato” in qualsiasi momento.
In tale direzione, la Banca sottoponeva ai risparmiatori un questionario di profilatura “standardizzato” e “generico” senza però accertare l’attendibilità delle informazioni acquisite ovvero presuntivamente rilasciate dagli stessi.
Nelle more le azioni subivano un deprezzamento del proprio valore al punto tale che i Risparmiatori, insospettiti, decidevano di rivolgersi dall’Avv. Giovanni Matera per adire l’ACF e quindi ottenre il risarcimento dei danni subiti.
La decisione dell’ACF
Con decisione 4 giugno 2020 n. 2641, l’Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) ha precisato il grado di diligenza che l’intermediario deve adottare nell’acquisizione delle informazioni utili e necessarie per una corretta profilatura. L’arbitro, infatti, “ha ritenuto non correttamente svolta l’attività di profilatura e comunque non attendibile il profilo dell’investitore, nei casi in cui sia ravvisabile un contrasto tra le risultanze del questionario e taluni elementi obiettivi riguardanti il cliente, noti all’intermediario o che comunque questi avrebbe dovuto o potuto conoscere, quali, ad esempio l’età o il titolo di studio non corrispondenti a quelli indicati nei questionari (Decisionin. 380 del 13 aprile 2018 e 392 del 24 aprile 2018). In tali occasioni, l’Arbitro ha affermato che, anche alla luce degli Orientamenti ESMA, l’intermediario che presta servizi d’investimento è chiamato ad <… adottare misure ragionevoli per garantire che le informazioni raccolte sui clienti siano affidabili e, in particolare, non dovrebbe fare affidamento sulle autovalutazioni dei clienti in relazione alle loro conoscenze, esperienze e situazione finanziaria>, stigmatizzando il comportamento dell’intermediario che omette di svolgere verifiche, anche eventualmente sintetiche e induttive, in presenza di elementi oggettivi tali da revocare in dubbio la corrispondenza al reale profilo del cliente delle informazioni riportate nel questionario e da far propendere per l’attribuzione di profili necessariamente <meno evoluti> e <più conservativi>”.
Secondo l’ACF, nel caso di specie, l’investitore ha diritto al ristoro per il danno subito, a seguito dell’acquisto di strumenti finanziari non adeguati ed appropriati al suo “reale profilo”, condannando la Banca al risarcimento di una somma pari alla differenza tra il valore corrente dei titoli illiquidi ed il prezzo d’acquisto.