Ad una società immobiliare, con sede legale in Roma, veniva notificato un decreto ingiuntivo di oltre 850.000,00 euro.
La società ingiunta, difesa in team anche dall’Avv. Claudio Lovallo, decideva di opporsi al decreto ingiuntivo poiché il debito, originariamente ad essa imputabile, era stato trasferito, in sede di scissione parziale, ad una società immobiliare di nuova costituzione (società beneficiaria). La società scissa, sosteneva di non essere responsabile del mancato pagamento da parte della società beneficiaria del debito trasferito, se non nei limiti di una responsabilità residuale e sussidiaria per un importo non superiore al patrimonio netto che residuava dopo la scissione.
Fase monitoria
Il creditore aveva ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti sia della società scissa sia della società beneficiaria, poichè ritenute entrambe responsabili del debito solidalmente e per l’intero.
Fase dell’opposzione
Come detto, il decreto ingiuntivo veniva opposto dinanzi al Tribunale di Roma che, in prima udienza, ha così statuito: “non appaiono allo stato sussistenti i presupposti per disporre la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in questa sede opposto, atteso che : (…) la società scissa risponde in via solidale del debito trasferito nei limiti della quota di patrimonio netto rimanente al momento della scissione (cfr. Cass. n. 4455/2016).“
La società scissa quindi ha da subito ottenuto un immediato beneficio dall’opposizione al decreto ingiuntivo poiché è stata scongiurata la concreta possibilità di subire un’azione esecutiva per un importo pari ad oltre 850.000,00 nonostante il suo patrimonio residuo dopo la scissione ammontava a poche migliaia di euro.