Una società immobiliare, rappresentata dall’ Avv. Claudio Lovallo, adiva il competente Tribunale per opporsi ad un precetto azionato da un Banca in relazione ad un contratto di mutuo.
Il Giudizio
Instaurato il giudizio, la società opponente, tra le altre cose, ha eccepito l’usurarietà del TEG del contratto di mutuo in considerazione degli oneri pattuiti in caso di estinzione anticipata del rapporto.
Il Giudice ha disposto una Consulenza Tecnica d’Ufficio al fine di esaminare le doglianze esposte dall’opponente. In particolare, il CTU, dopo aver esposto i contrapposti orientamenti giurisprudenziali, ha stabilito che il TEG doveva ritenersi usurario in considerazione degli oneri che la società opponente avrebbe dovuto corrispondere alla Banca in caso di estinzione anticipata nell’arco delle prime cinque rate del piano di ammortamento. In conseguenza di tanto la Banca non avrebbe potuto pretendere il credito indicato nel precetto, anzi avrebbe dovuto restituire una cospicua somma a titolo di indebiti incamerati durante il rapporto.
La Transazione
Sulla base delle risultanze peritali della CTU espletata, le Parti hanno inteso concludere un accordo transattivo in forza del quale la Banca convenuta rideterminava l’inziale importo del precetto azionato da circa Euro 125.000 in Euro 70.000,00 da corripondersi in circa due anni.