Una ditta individuale, operante nel settore terziario, stipulava alcuni contratti di mutuo. Nel corso del rapporto si è resa conto dell’eccessiva oonerosità del contratto stipulato e quindi decideva di adire l’Autorità giudiziale. In particolare il TAEG/ISC indicato in contratto risultava diverso rispetto a quello calcolato in base alla normativa di settore.
Il Giudizio
La ditta individuale, difesa dall’Avv. Claudio Lovallo, adiva il competente Tribunale, evidenziando l’errona indicazione in contratto del TAEG/ISC e quindi avanza l’applicazione della rideterminazione dei tassi convenzionali ai Tassi minimi BOT, come prescritto dall’art. 117, comma 7, TUB, ovvero, in via gradata, il risarcimento dei danni patiti dal Cliente per perdita di chances nell’ottenere un contratto a condizioni migliori sul mercato. La Banca si costituisce affermando la regolarità del proprio operato. Le Parti chiedevano i termini per le istanze istruttorie.
La Transazione
In corso di causa, Le Parti hanno inteso addivenire ad una transazione che prevedeva la restituzione da parte della Banca di Euro 10.000,00.