Una società di capitali aveva stipulato un derivato IRS con una Banca. Lo strumento finanziario in realtà si è successivamente rilevato inadeguato e privo di un effettivo scopo di copertura, tanto da generare cedole negative per il Cliente per un ammontare pari a circa Euro 100.000,00.
Il cliente, aveva adito l’ACF, ottendo, tuttavia, una pronuncia negativa.
Il Giudizio
Instaurato il Giudizio dinanzi al Tribunale competente, la società, difesa dall’Avv. Claudio Lovallo, ha eccepito specifiche violazioni normative in tema di trasparenza e correttezza da parte della Banca. In particolare è stata rilevata la mancata determinazione del mark to market e la mancata comunicazione delle informazioni sugli scenari probabilistici e dunque la violazione dei doveri informativi previsti in capo all’intermediario. La Banca, per converso, dopo essersi costituita ha ribadito la regolarità del prprio operato. Il Giudice ha ritenuto di disporre una Consulentza Tecnica d’Ufficio.
La Transazione
Prima del deposito dell’elaborato peritale, Le Parti hanno inteso addivenire ad una transazione in forza della quale la Banca si impegnava a restituire al Cliente un importo pari ad Euro 20.000,00 accordando la possibilità di estinguere il derivato senza dover corrispondere le commissioni per l’estinzione anticipata dello swap, e quindi con un uleteriore beneficio per il Cliente di ulteriori circa Euro 8.000,00.