Una società del settore terziario, difesa dall’ Avv. Claudio Lovallo, adiva il Tribunale competente per chiedere la ripetizione di somme indebitamente versate ad una società Finanziaria durante un contratto di leasing sottoscritto nell’anno 2001.
Il Giudizio
Instaurato il giudizio, la società attrice, tra le altre cose, ha eccepito l’omessa indicazione nel contratto del “tasso leasing“. Si costituiva la Società Finanziaria sostenendo che non sussite alcun obbligo giuridico che impone l’indicazione del tasso leasing per i contratti di locazione finanziaria anteriori al 2003, ovvero prima che la circolare CICR 04.03.2003 avesse imposto l’indicazione del tasso leasing. Le Parti quindi chiedevano i termini per le richieste istruttorie.
L’Ordinanza
Con ordinanza del 15.11.2019 il Tribunale ha ammesso la CTU contabile ed ha enunciato il seguente principio “ritenuto invece che, pacifica essendo la mancata indicazione nel contratto del tasso di leasing, sia necessario accertare l’entità, sino alla scadenza contrattuale, degli interessi corrispettivi ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB“.
Il tribunale ha quindi statuito che l’omessa indicazione del tasso leasing nel contratto di leasing, comporta l’applicazione dei tassi sostitutivi di cui all’art. 117 comma 7 TUB con conseguente diritto alla ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza a titolo di interessi.
La Transazione
Sulla base del citato provvedimento giudiziale e della successiva CTU espletata, le Parti hanno inteso concludere un accordo transattivo in forza del quale la Finanziaria ha provveduto a restituire al Cliente la somma di Euro 25.000.