Il Contesto normativo
Secondo il codice di procedura civile, l’ufficiale giudiziario provvede a notificare l’atto di pignoramento immobiliare al debitore e successivamente richiede la trascrizione della formalità presso la conservatoria dei registri immobiliari. Ai sensi dell’art. 557 c.p.c. l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento notificato e la nota di trascrizione, che dovranno poi essere depositati nella cancelleria del tribunale competente entro 15 giorni dalla loro ricezione. Nella prassi quotidiana, però, è il creditore, e non l’ufficiale giudiziario, ad attivarsi per la trascrizione del pignoramento. In tale ipotesi, la parte finale del secondo comma dell’art. 557 c.p.c. stabilisce, in modo abbastanza generico, che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria la nota di trascrizione non appena questa gli venga restituita dal conservatore dei registri immobiliari, senza tuttavia indicare alcun termine entro e non oltre il quale tale deposito debba essere effettuato.
La vicenda
Un istituto di credito, a fronte di alcune rate di mutuo non corrisposte, notificava ad una società della provincia di Roma un atto di precetto e successivamente procedeva al pignoramento immobiliare di un locale commerciale. La Banca iscriveva a ruolo la procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Velletri e successivamente chiedeva al Giudice dell’Esecuzione di procedersi con la vendita all’asta del bene pignorato. Il Magistrato fissava l’udienza di comparizione delle parti per l’esame della regolarità degli atti e per l’autorizzazione alla vendita dell’immobile pignorato. A tale udienza, l’Avv. Claudio Lovallo, si costituiva a difesa della società esecutata rilevando che la trascrizione del pignoramento era stata richiesta direttamente dal creditore e sostenendo la tardività del deposito della nota di trascrizione. In particolare, nel caso di specie, la trascrizione del pignoramento risultava richiesta dalla Banca presso la Conservatoria a dicembre 2018 ma depositata nel fascicolo telematico della procedura esecutiva solo nel mese di febbraio 2019. L’Avv. Claudio Lovallo ha richiamato, a sostegno delle proprie argomentazioni, un’importante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la n. 4751/2016, troppo spesso trascurata, secondo cui l’art. 557 c.p.c. deve essere interpretato in modo esegetico anche per evitare un sospetto di incostituzionalità della norma. La Suprema Corte, infatti, ha stabilito che anche nell’ipotesi in cui sia il creditore a richiedere la trascrizione del pignoramento, il deposito della nota di trascrizione, a pena di inefficacia del pignoramento, deve avvenire entro 15 giorni dal ritiro della stessa dalla conservatoria.
La pronuncia
Il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Velletri, con l’ordinanza del 15.10.2019, ha accolto la tesi dell’Avv. Claudio Lovallo e ha confermato che anche nel caso in cui sia creditore a richiedere la trascrizione del pignoramento, la relativa nota di trascrizione deve essere depositata in cancelleria, a pena di improcedibilità del pignoramento, entro 15 giorni dalla sua restituzione da parte della conservatoria. Ricade sul creditore l’onere di dimostrare che il deposito sia avvenuto nel termine di legge. Nel caso di specie, poiché la Banca non riusciva a dimostrare la tempestività del deposito, il Giudice ha dichiarato l’inefficacia del pignoramento con conseguente estinzione della procedura esecutiva.